Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 331 del 03/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1966 n. 137 (ed. straord))
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Amnistia) Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria: a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera; b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonche' per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non piu' di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta; d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato e' stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70; e) per i reati previsti e puniti dall'articolo 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione; f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'articolo 596, nn. 1, 2, 3 del Codice penale. L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonche' ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.
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