Legge Ordinaria n. 359 del 14/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1966 n. 141)
Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   servizio   prestato  dal  personale  ausiliario  dei  Convitti
nazionali  e degli Educandati femminili statali presso detti istituti
e'  valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
intero    agli    effetti   economici   e   di   carriera   ai   fini
dell'inquadramento  in ruolo disposto in applicazione dell'articolo 4
della  legge  28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.
  Il  requisito  del  lodevole  servizio  previsto  dall'ultimo comma
dell'articolo  4  della  legge 28 luglio 1961, n. 831, e' considerato
valido  anche  se  il  servizio medesimo e' prestato per due anni non
continuativi.
 

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