Legge Ordinaria n. 369 del 20/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1966 n. 142)
Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esercizio  per  conto dello Stato della ferrovia metropolitana di
Roma  (linea  Termini-EUR)  da  effettuarsi  dalla Societa' tranvie e
ferrovie  elettriche  di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio
1954,  n.  272,  per un periodo di tre anni dalla data di attivazione
della ferrovia, e' prorogato di dieci anni.
  In  pendenza  della  stipula  dell'atto  di  proroga dell'esercizio
provvisorio,  che  sara'  approvato  con  decreto  dei Ministri per i
trasporti  e  per  l'aviazione  civile  e  per  il tesoro, sentito il
Consiglio  di  Stato  e  registrato col pagamento dell'imposta fissa,
potranno   essere   accordati  alla  STEFER  sussidi  integrativi  di
esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio
1938, n. 1121, salvo conguaglio.
  A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
 

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