Legge Ordinaria n. 418 del 01/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1966 n. 152)
Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi  secondo  e  terzo  dell'articolo 113 del regio decreto 27
febbraio  1936,  n.  645,  nel testo modificato dalla legge 29 aprile
1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'interesse  e'  calcolato  quindicinalmente  sul  credito  minimo
risultante  nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per
difetto  o  per  eccesso,  a  seconda  che  si tratti di frazioni non
superiori o superiori a lire 500.
  I  crediti  inferiori  a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che
rappresenta  gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per
eccesso,  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non  superiori o
superiori a lire due e cinquanta centesimi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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