Legge Ordinaria n. 422 del 01/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1966 n. 153)
Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68,
e' sostituito dal seguente:
  "A  favore  di  tutti  coloro che intendano costruire, ricostruire,
ampliare  od  adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di
locande,  nonche'  autostelli,  ostelli  per  la  gioventu', case per
ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero
e  stabilimenti  idro-termali  e  balneari  puo'  essere  concesso un
contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui
da  contrarre  con  gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino
alla  meta'  della  spesa  riconosciuta  per l'esecuzione delle opere
murarie   ed   impianti  fissi  compreso  l'acquisto  del  terreno  o
dell'immobile da adattare".
  L'ultimo  comma  dello  stesso  articolo 1 della succitata legge e'
sostituito dal seguente:
  "La  durata  dei contributi e' stabilita in anni venticinque per le
spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi,
all'acquisto  del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci
per    le    spese    riguardanti   l'ammodernamento   e   l'acquisto
dell'arredamento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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