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Legge Ordinaria n. 426 del 08/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1966 n. 154)
Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  famiglie  dei  cittadini  italiani  caduti  sul  lavoro nella
giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robici (Svizzera) e'
assegnata  la  somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per
ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.
  La  predetta  somma,  con  gli eventuali aumenti, e' corrisposta al
coniuge  superstite,  o,  in  mancanza,  ai figli minori o inabili al
lavoro.  In  mancanza  del  coniuge  o dei figli minori o inabili, la
somma predetta verra' corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno
dei  genitori  risulti  viventi,  ai fratelli o alle sorelle minori o
inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.
  L'assegnazione  e'  fatta  in  aumento di ogni spettanza dipendente
dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.
  L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' effettuata
dal  competente  Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  previo accertamento di ufficio dell'autorita' consolare
competente per territorio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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