Legge Ordinaria n. 433 del 08/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1966 n. 155)
Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  militari  residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai
sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1964,  n.  237,  che  intendano rimpatriare per compiere la
ferma  di  leva  devono farne richiesta alle autorita' diplomatiche o
consolari.
  I  richiedenti  che  dagli  accertamenti  sanitari  disposti  dalle
autorita'  diplomatiche  o  consolari  risultino  abili  al  servizio
militare  sono  avviati  in  Patria da dette autorita' al comando del
Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.
  Le  spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o
consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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