Legge Ordinaria n. 499 del 04/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1966 n. 166)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258,
concernente  modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n.
1457,  e  31  maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle
zone   devastate   dalla  catastrofe  del  Vajont,  con  le  seguenti
modificazioni:


  All'articolo 2 le parole: "prima dell'entrata in vigore della legge
31 maggio 1964, n. 357", sono sostituite dalle parole: "in attuazione
della  legge  4  novembre  1963,  n.  1457, modificata dalla legge 31
maggio  1964,  n.  357",  e le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle parole: "tre anni".

  All'articolo 3 e' aggiunto il seguente capoverso:
  "Nei  casi  previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n.
785,  i  contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista
dall'art. 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando
venga  accertato  il loro totale impiego nella costruzione dell'opera
progettata".

  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
  "All'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta
sostituito  dall'articolo  3  della  legge 31 maggio 1964, n. 357, e'
aggiunto il seguente comma:
    "  Passano  in  proprieta'  del Comune le aree espropriate per il
trasferimento  degli  abitati,  non destinate dal piano regolatore ad
opere  pubbliche  di  conto  dello  Stato  nonche'  quelle  destinate
all'edilizia  privata,  che  entro tre anni dalla data del decreto di
esproprio  non  siano  state  richieste  in assegnazione dagli aventi
diritto "".

  All'articolo  5, terzo capoverso, le parole: "a 200 mila lire" sono
sostituite dalle parole: "a 400 mila lire".

  All'articolo 7 e' premesso il seguente comma:
  "Il  terzo  comma  dell'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n.
1457, modificato dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357,
e' sostituito dal seguente:
    "  Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi
degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla
ricostruzione della zona devastata "".

  All'articolo  8, in tutto il primo capoverso la parola "abitazioni"
e' sostituita dalle parole "unita' immobiliari".
  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - TAVIANI - PRETI
                                                - MANCINI - RESTIVO -
                                               ANDREOTTI - PIERACCINI
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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