Legge Ordinaria n. 505 del 24/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1966 n. 170)
Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammontare   dell'imposta   unica  sull'energia  elettrica  dovuta
dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e
1965,  ai  sensi  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643 e successive
modificazioni,  integrazioni  e  norme  di  attuazione,  esclusi  gli
importi  gia'  versati  alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e'  corrisposto  mediante  versamenti  semestrali  di  uguale
importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni
dal 1966 al 1968.
  Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione
per  gli  eventuali  supplementi  d'imposta derivanti dalla revisione
delle dichiarazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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