Legge Ordinaria n. 506 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1966 n. 170)
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963,
n.  129,  entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano
regolatore  generale degli acquedotti, e' prorogato di due anni. Sono
parimenti  prorogati  di  due  anni il termine per l'approvazione del
piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma
dell'articolo 5.
 

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