Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 518 del 05/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1966 n. 173)
Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973).
Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 110. - Nessuno sotto qualsiasi titolo puo' ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato dall'Amministrazione. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 25 mila. "Art. 111. - E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso. Il trasgressore e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 mila a lire 6 mila. "Art. 112. - Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila. "Art. 113. - E' proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma. Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico. Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo e' punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 250 mila. Nel caso di abitualita' o professionalita' nel reato, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta. Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, e' punito soltanto con la multa da lire 5 mila a lire 10 mila. "Art. 114. - Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 e' proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte. Colui che viola la suddetta norma e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila. Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila. Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo. Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila. Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila. "Art. 115. - Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, e' punito con la ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila. "Art. 116. - E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi. Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a piu' prestiti, quando la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresi' vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza. Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila. Se il premio e' di valore rilevante la pena e' raddoppiata. "Art. 117. - E' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico. Colui che offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila. Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' aumentata. "Art. 118. - E' proibita la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi. E' proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila. "Art. 119. - Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i titoli di prestiti a premi, e' punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila. "Art. 120. - Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate se il reato e' commesso con il mezzo della stampa e della radiotelevisione. "Art. 121. - Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui all'articolo 118 e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila. "Art. 124. - Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dagli articoli 43 e 47 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore e' punito con la ammenda da lire 100 mila a lire un milione. Chi senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 mila a lire 50 mila. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 25 mila a lire 500 mila; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al comma secondo dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1966 SARAGAT MORO - PRETI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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