Legge Ordinaria n. 527 del 05/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1966 n. 174)
Compensazione ai Comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  compensazione  della  perdita  subita dai Comuni a seguito della
totale  abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai
Comuni  stessi,  per  l'anno  1963,  una  integrazione  a  carico del
bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite
dai  Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e
relative  supercontribuzioni  ed  addizionali,  al  netto delle somme
eventualmente   percepite   nello  stesso  anno  1963,  a  titolo  di
compartecipazione  al provento dell'imposta generale sull'entrata sui
vini  e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre
1959, n. 1079.
  Il  Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con
popolazione  non  superiore  ai  60.000  abitanti  acconti provvisori
commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo
di  imposta  di  consumo  sul  vino  e relative supercontribuzioni ed
addizionali.
  Per  l'erogazione  della  integrazione e degli acconti previsti dai
precedenti  commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della
legge 18 dicembre 1959, numero 1079, modificato dall'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1305.
 

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