Legge Ordinaria n. 538 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1966 n. 178 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in
Londra  il  17  giugno  1960,  che  sostituisce la Convenzione del 10
giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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