Legge Ordinaria n. 571 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1966 n. 186 ed errata corrige 03/08/1966, n. 192)
Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a
lire cinquantamila.
  Il  limite di valore della competenza in materia civile del pretore
e' elevato a lire settecentocinquantamila.
  Il  limite  di  lire cinquantamila, stabilito dalla legge anteriore
per  le  cause  relative  a  beni  immobili  nelle quali il valore si
determina,  ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile,
in  base  a  tributo  diretto  verso  lo  Stato,  e'  elevato  a lire
trecentomila.
  I  tribunali  ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado
delle  cause  per  le  quali  sia stata notificata la citazione prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  o  che comunque si
trovino   pendenti   rispettivamente   davanti  ad  essi  nel  giorno
dell'entrata in vigore della presente legge.
 

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