Legge Ordinaria n. 584 del 19/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1966 n. 188)
Interpretazione autentica dell'art. 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14,
secondo  comma,  della  legge  6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  stessa  legge,  e'  da
considerarsi  riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il
servizio  civile  prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della
legge   stessa,   anteriormente   all'inquadramento   nei   ruoli  ad
esaurimento,  nelle  Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad
ordinamento  autonomo  indicati  nello stesso articolo 4, anche se in
costanza  di  rapporto  di  impiego con enti pubblici o privati e con
retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.
 

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