Legge Ordinaria n. 598 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1966 n. 192)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione,  firmata  a  Parigi  il 14 dicembre 1957, concernente le
misure   da  prendere  dagli  Stati  membri  dell'Unione  dell'Europa
occidentale   per  permettere  all'Agenzia  per  il  controllo  degli
armamenti  di  esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce
la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del
Trattato  di  Bruxelles,  modificato  dai Protocolli di Parigi del 23
ottobre 1954.
 

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