Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 598 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1966 n. 192)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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