Legge Ordinaria n. 599 del 20/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1966 n. 194)
Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di Soggiorno
o  di  cura,  qualora  la  rete  stradale  extra urbana non superi 20
chilometri   e   le   difficolta'   ed   i   pericoli   del  traffico
automobilistico  siano  particolarmente  intensi,  il  Ministro per i
lavori  pubblici  d'intesa  con  il  Ministro  per  il  turismo  e lo
spettacolo,  sentite  le  Amministrazioni  comunali  interessate e le
locali  aziende  di  cura,  soggiorno  e  turismo,  puo', con proprio
decreto,  vietare  che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico,
autoveicoli   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della
popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.
  I  contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti
con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 giugno 1966

                               SARAGAT

                                              MORO - MANCINI - CORONA

                                              Visto,               il
Guardasigilli: REALE
 

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