Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 602 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1966 n. 194)
Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, e' cosi' modificato: "Possono iscriversi: alle Facolta' di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici agrari e per geometri, e, limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti tecnici femminili; alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, scienze naturali e chimica, le diplomate degli istituti tecnici femminili; alle Facolta' di economia e commercio: i diplomati degli istituti tecnico-commerciali e per geometri, per il turismo, industriali, nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili; alle Facolta' di lingua e letteratura straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale, i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonche' le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna; alle Facolta' di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri; alle Facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo, agrari, industriali i nautici; all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri, per il turismo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1966 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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