Legge Ordinaria n. 603 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1966 n. 194)
Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  che  abbiano prestato servizio in almeno due degli
anni  scolastici  dal  1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli
anni  scolastici  dal  1961-62  al  1965-66  negli istituti statali o
pareggiati  di  istruzione secondaria o di istruzione artistica e che
siano   in   possesso   della  abilitazione  richiesta,  nonche'  gli
insegnanti  elementari  laureati  e  abilitati all'insegnamento nelle
scuole  secondarie,  di  ruolo  nella  scuola elementare, che abbiano
superato  il  periodo  di  prova,  in  servizio nella scuola statale,
qualora  in  nessuno  degli anni suddetti abbiano riportato qualifica
inferiore  a  "buono",  possono  chiedere  l'assunzione nei ruoli dei
professori  della scuola media secondo le norme della presente legge,
per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai
sensi  dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.
  Le  disposizioni  del  precedente comma si applicano anche a coloro
che  abbiano  conseguito  l'abilitazione  nella  sessione indetta con
decreto ministeriale 10 agosto 1965.
  Le  norme  di cui al primo comma del presente articolo si applicano
anche   agli  insegnanti  in  possesso  di  abilitazione  valida  per
l'insegnamento dell'educazione musicale.
  Gli   insegnanti   di  educazione  fisica,  che  si  trovino  nelle
condizioni  di  cui  al  primo  comma  del presente articolo, possono
chiedere  l'assunzione  nel  ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88.
 

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