Legge Ordinaria n. 608 del 22/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1966 n. 195)
Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 e' aggiunto:
  "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di
locali,  per  la  produzione di acqua calda per uso domestico e per i
servizi igienici e di cucina";
  nella  colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del
punto 2), e' aggiunta la cifra "500".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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