Legge Ordinaria n. 626 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1966 n. 205)
Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  successivo  alla  data del 31
dicembre  1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla
data  del  31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive
nonche'   le   riduzioni   delle   misure   dei  contributi  disposte
dall'articolo  2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito
nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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