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Legge Ordinaria n. 641 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Concessione di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato.
Concessione di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e al loro coadiutori, nonche' al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, possono essere concessi premi eccezionali per particolari benemerenze o per prestazioni eccedenti l'orario normale di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal direttore generale; per importi superiori provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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