Legge Ordinaria n. 650 del 13/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1966 n. 209)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare il
Protocollo  n.  1  annesso alla Convenzione universale sul diritto di
autore  concernente  la  protezione  delle  opere degli apolidi e dei
rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.
 

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