Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 850 del 12/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1966 n. 265)
Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.
Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche' dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento. Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purche' applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966 SARAGAT MORO - SCALFARO - PIERACCINI PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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