Legge Ordinaria n. 876 del 04/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1966 n. 272)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli
obblighi   militari  in  caso  di  cittadinanza  plurima,  firmata  a
Strasburgo il 6 maggio 1963.
 

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