Legge Ordinaria n. 940 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1966 n. 286)
Modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'art.  1 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n.
1199,  convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e' sostituito
dal seguente:
  "Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto
l'osservanza delle norme regolamentari:
    in  applicazioni  elettriche,  diverse  dalla  illuminazione, nei
negozi  ed  esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque
abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa
l'energia  elettrica  impiegata per il funzionamento degli apparecchi
radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.
    Lire  0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata,
sotto l'osservanza delle norme regolamentari:
      a)   negli  apparecchi  elettromedicali,  negli  apparecchi  di
riproduzione di disegni e cliches;
      b)  per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni
teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione
di films cinematografici nelle apposite industrie;
      c)  nell'arco  voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione
dei films nelle sale cinematografiche;
      d)  per  il  riscaldamento  dei  locali  di opifici industriali
quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;
      e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il
controllo  dei  circuiti  elettrici  od  installate  nell'interno  di
macchine,  di  apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di
riscaldamento   non   interessante   procedimenti   di  fabbricazione
industriale  ovvero  in  celle  per  allevamenti artificiali, purche'
dette  lampade  siano  applicate in modo da impedire la illuminazione
degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
      f)  per  l'alimentazione  delle  lampade  a raggi ultravioletti
usate a scopo di sterilizzazione;
      g) per le riprese televisive".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)