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Legge Ordinaria n. 941 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1966 n. 286)
Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Per gli atti economici relativi al commercio delle aeque gassate in
genere,  delle  acque  minerali  artificiali  da  tavola, delle acque
minerali  naturali,  medicinali o da tavola e delle bevande preparate
con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di
frutta  o  di  altro  ingrediente,  escluse  quelle  che  abbiano  un
contenuto  alcolico  superiore  all'1  per  cento, l'imposta generale
sull'entrata  e'  dovuta  nella  misura  del  9,90  per  cento, oltre
l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162.
  Lo stesso trattamento tributario e' applicabile per la importazione
dall'estero dei suddetti prodotti.
  Il  Ministro  per le finanze puo' disporre, con propri decreti, che
per  le  entrate  derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti di
cui  al  primo  comma, nonche' per la importazione di essi, l'imposta
generale  sull'entrata  sia  corrisposta  mediante  l'applicazione di
aliquota  condensata  in  rapporto  al  presunto  numero  degli  atti
economici imponibili.
  Il  Ministro  per  le  finanze  direttamente,  o  gli intendenti di
finanza,  su  delega  del  Ministro, hanno la facolta' di stabilire i
prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti di cui al primo
comma  fabbricati  nello  Stato  e praticati da fabbricanti ovvero da
concessionari  od  ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei
confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - REALE -
                                                       ANDREOTTI - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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