Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 941 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1966 n. 286)
Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.
Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Per gli atti economici relativi al commercio delle aeque gassate in genere, delle acque minerali artificiali da tavola, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 per cento, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 9,90 per cento, oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162. Lo stesso trattamento tributario e' applicabile per la importazione dall'estero dei suddetti prodotti. Il Ministro per le finanze puo' disporre, con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti di cui al primo comma, nonche' per la importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquota condensata in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili. Il Ministro per le finanze direttamente, o gli intendenti di finanza, su delega del Ministro, hanno la facolta' di stabilire i prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti di cui al primo comma fabbricati nello Stato e praticati da fabbricanti ovvero da concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966 SARAGAT MORO - PRETI - REALE - ANDREOTTI - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)