Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 945 del 27/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva.
Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente: "I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Dallo stesso Ministero della difesa sono dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi. Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito. Il provvedimento e' adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno. Gli interessati non prestano servizio di prima nomina". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)