Legge Ordinaria n. 947 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fondo  per  il  concorso  statale nel pagamento degli interessi
sulle   operazioni  di  credito  a  favore  delle  imprese  artigiane
costituito  presso  la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  25  luglio 1952, n. 949, sono
conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio
1965,  di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni
per  ciascuno  degli  esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni
nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.
 

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