Legge Ordinaria n. 948 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  primi  due  commi  dell'articolo 31 della legge tributaria sulle
successioni  approvata  con  regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270,
sono sostituiti dai seguenti:
  "Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza:
di  gioielli  e  denari  per un valore in ragione del 2 per cento del
valore totale degli altri beni dell'eredita' al lordo del passivo; di
mobilia  per  un valore in ragione del 5 per cento del valore totale,
pure  lordo,  degli  altri  beni ereditati, compresi i gioielli ed il
denaro, ancorche' valutati in via presuntiva.
  Nella  somma,  su  cui  sono  da applicare le dette percentuali, si
comprende  il  valore  netto delle aziende industriali, commerciali e
agricole  o  di  quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione
delle  passivita'  nei  modi  stabiliti  dalla legge tributaria sulle
successioni  approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e
successive modificazioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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