Legge Ordinaria n. 953 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  109  della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' inserito,
dopo il quarto comma, il comma seguente:
  "Anche  i  mezzi  di  trasporto saranno venduti dai predetti organi
mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli
aventi  diritto  previo  nulla  osta del giudice competente. Il nulla
osta  potra'  essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro
sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE
 

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