Legge Ordinaria n. 957 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1966 n. 289)
Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso
(Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e
100.000,  di  un  terreno  appartenente  al patrimonio dello Stato di
metri  quadrati  6.478  proveniente  dalla  donazione "Pietro Chiesa"
contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune.
  Il Ministro per gli affari esteri provvedera', con proprio decreto,
all'approvazione del relativo contratto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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