Legge Ordinaria n. 958 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1966 n. 289)
Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, le parole "terzo" contenuta nel primo comma, e "quarto"
contenuta  nel  secondo  comma, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti:  "secondo"  e "terzo". La disposizione del precedente comma
non  si  applica  per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei
redditi  i  cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il
31  dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
 

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