Legge Ordinaria n. 1008 del 17/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1967 n. 283)
Disciplina della vendita delle mandorle amare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietata  la  vendita  al  dettaglio  di  mandorle amare (Prunus
communis forma amara) allo stato sfuso.
 

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