Legge Ordinaria n. 1085 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1967 n. 298)
Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile e'
istituita  una  Direzione generale per il coordinamento tra i settori
delle  ferrovie  dello  Stato,  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti  in  concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione e'
denominata:  "Direzione  generale  del  coordinamento  e degli affari
generali".
  L'Ispettorato  generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in   concessione   e  l'Ispettorato  generale  dell'aviazione  civile
assumono  la  denominazione,  rispettivamente,  di Direzione generale
della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione e di
Direzione generale dell'aviazione civile.
  Gli  Ispettorati  compartimentali della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  assumono  la  denominazione  di Direzioni
compartimentali  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
concessione.
  Le  due  sezioni  distaccate  di  Perugia  e  di  Potenza  di detto
Ispettorato   generale,   previste   dall'articolo   8   del  decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n.  557,  assumono  la  denominazione,
rispettivamente,  di  Direzioni  compartimentali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.
  Alle  dipendenze  e  nell'ambito  delle  Direzioni  compartimentali
operano  gli  uffici provinciali gia' istituiti in via temporanea, ai
sensi del citato articolo 8.
  In  seno alla Direzione generale dell'aviazione civile e' istituito
il Servizio della navigazione aerea al quale e' preposto un direttore
centrale.
  Il  numero  dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, e'
elevato da 3 a 4.
 

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