Legge Ordinaria n. 1092 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1967 n. 299)
Norme integrative alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Istituzione di posti di applicazioni tecniche maschili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare
delle   preesistenti   scuole  di  avviamento  professionale,  e  gli
insegnanti   tecnico   pratici,   che,  nelle  graduatorie  compilate
rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio
1961,  n.  831,  per  il  conferimento  delle  cattedre  e  dei posti
determinati  ai  sensi  dei medesimi articoli, risultino compresi nei
limiti  delle  cattedre  e  dei  posti  messi a concorso ai sensi dei
succitati  articoli  21  e 22, sono nominati in ruolo con decorrenza,
agli  effetti  giuridici,  dal  1  ottobre  1962 e sono assegnati, in
mancanza  di  cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituirsi in
numero  non  superiore  a quello degli insegnanti aventi diritto alla
nomina. I predetti posti vengono istituiti nelle scuole in cui, oltre
alle  ore  relative  a  cattedre in organico eventualmente esistenti,
siano di fatto disponibili almeno 16 ore settimanali di insegnamento.
  Ai  suddetti posti possono essere destinati per trasferimento anche
insegnanti  gia'  in  ruolo  all'atto  della  entrata in vigore della
presente legge.
  I   predetti  posti  aggiunti  saranno  gradualmente  soppressi  in
relazione  alla  cessazione dai ruoli, per qualsiasi causa, di coloro
che  sono  assegnati  o  alla creazione di nuove cattedre in organico
nella medesima scuola.
 

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