Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1094 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1967 n. 300)
Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e' aggiunto il seguente: "Puo' essere altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano gia' in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo' essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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