Legge Ordinaria n. 1095 del 14/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1967 n. 300)
Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'orario  giornaliero  delle  rivendite ordinarie e' determinato al
capo  dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito
il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
  Tali  rivendite  debbono  rimanere  aperte,  di  regola, nei giorni
feriali.   Nei  giorni  festivi  sono  stabiliti  turni  di  apertura
obbligatoria  delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico
interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di
concedere  al  personale  dipendente  il  riposo settimanale previsto
dalle norme in vigore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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