Legge Ordinaria n. 1098 del 01/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1967 n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867,
concernente  misure  per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti
petroliferi  per  il  periodo  10  luglio-31  dicembre  1967,  con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo  1  le  parole:  "della  particolare  situazione degli
approvvigionamenti  petroliferi"  sono sostituite dalle altre: "degli
eventi  bellici  del  giugno  1967  in  Medio  Oriente  e  delle loro
conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi".

  All'articolo 2, ultimo comma, le parole: "ai fini del calcolo" sono
sostituite dalle altre: "ai fini della determinazione".

  All'articolo 5: il primo comma e' sostituito dai seguenti commi:
  "Il  contributo  concesso  per  gli oli minerali greggi naturali di
petrolio,   dai   quali  sono  stati  ricavati  prodotti  petroliferi
nazionalizzati  soggetti  e non soggetti alla disciplina del Comitato
interministeriale  prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla
lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione
nazionale  -  deve  essere assoggettato al recupero nel caso che tali
prodotti  siano  esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali,
dal  giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore,
del  primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso
al contributo e fino al 31 marzo 1968.
  Il recupero e' operato nei confronti degli importatori a favore dei
quali viene concesso il contributo";
    gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  "I   prodotti   esportati  e  bunkerati  sono  ragguagliati  ad  un
corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di
  petrolio,  aumentato  di  una  perdita  di lavorazione dell'uno per
  cento.
Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi
internazionali  di  prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in
conto  permuta  con prodotti a scarico di temporanea importazione per
conto di committente estero.
  Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del
Comitato  interministeriale  prezzi,  ottenuti da oli minerali greggi
naturali  di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di
cui  al  presente  decreto,  il  recupero  e' effettuato nella misura
percentuale   che   sara'  indicata  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per  le  finanze  e  per  il tesoro, sentita la Commissione di cui al
successivo articolo 7. Tale recupero e' effettuato al netto di quello
relativo   ai   prodotti   esportati   o   utilizzati  in  bunkeraggi
internazionali.
  I  recuperi  di  cui  al presente articolo sono effettuati all'atto
della  liquidazione  del  contributo,  mediante  deduzione  del  loro
importo  dall'ammontare  del  contributo  stesso  e  con le modalita'
stabilite  con  decreto  del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato,  di  concerto  con  i Ministri per le finanze e per il
tesoro".

  All'articolo 6 l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto    gli    importatori    devono   comunicare   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, i dati relativi
alle  importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle
esportazioni    di    prodotti    finiti,   nonche'   ai   bunkeraggi
internazionali,  effettuate  a far tempo dal 1 gennaio 1967, distinte
per mese, per posizione doganale e per provenienza".

  All'articolo  7,  primo  comma,  dopo le parole: "del Ministero del
commercio  estero,"  sono  aggiunte  le  altre:  "del Ministero delle
partecipazioni statali".

  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "Coloro  che,  allo  scopo di ottenere contributi, presentino anche
per  una  sola volta dichiarazioni o documentazioni che dai controlli
effettuati    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  d'intesa  con  il Ministero delle finanze dovessero
essere  riconosciuti  non  corrispondenti  al  vero, sono esclusi con
decreto  del  Ministro  per l'industria, il commercio e l'artigianato
dai  benefici  del  presente  decreto  e  sono  puniti  con  la  pena
pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano
tentato di frodare.
  Per  l'applicazione  della pena pecuniaria di cui al primo comma si
osservano le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4,
con  le modalita' che verranno precisate con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per le finanze".

  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Per  far  fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di
cui  al  presente decreto, sara' iscritta, in relazione all'emissione
dei  certificati  di  credito di cui al successivo articolo 12, negli
stati  di  previsione  della  spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la
somma complessiva di lire 90 miliardi.
  Le  somme  non  impegnate  nel  corso  dell'esercizio  1967 vengono
utilizzate nell'esercizio 1968".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - ANDREOTTI - PRETI

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE
 

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