Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1145 del 14/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1967 n. 309)
Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.
Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneita', i quali non possono conseguire la promozione perche' raggiunti dai limiti di eta' negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneita', i quali non possono conseguire la terza valutazione perche' raggiunti dai limiti di eta' negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianita' non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado piu' anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero gia' valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)