Legge Ordinaria n. 1154 del 24/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1967 n. 310)
Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  terzo  comma  dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n.
62, e' sostituito con il seguente:
  "I   comandi   suddetti   possono   essere  disposti  anche  presso
l'Universita'  italiana  per stranieri di Perugia, con la facolta' al
Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, cosi'
come  le  eventuali  successive conferme, abbiano durata triennale. I
comandi  presso  l'Universita'  italiana  per  stranieri  di  Perugia
possono  essere  disposti  nei  confronti  di  presidi  e  professori
appartenenti  ai  ruoli  degli  istituti  di istruzione secondaria di
primo  e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della
scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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