Legge Ordinaria n. 1156 del 09/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1967 n. 310)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina
relativa  ad  alcuni  prodotti  oggetto della politica agricola della
Comunita'  economica  europea  e  convertito in legge con la seguente
modificazione:
    All'articolo 1, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "In  relazione  alla  riduzione di prelievo e alla sovvenzione di
cui  all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario
n.  120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido
e'  dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e
della  sovvenzione  stesse.  Detto  importo  e' virtualmente riscosso
mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione
di  amido  con  impiego  di  granturco,  dovuto a norma delle vigenti
disposizioni comunitarie".
 

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