Legge Ordinaria n. 1174 del 21/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1967 n. 313)
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera
c),  della  legge  14 febbraio 1964, n. 38, gia' elevata a lire 8.500
milioni  per  effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n.
949,  e'  ulteriormente  elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di
lire   33.333.000   per  l'esercizio  finanziario  1963-64,  di  lire
16.666.500  per  il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000
per  ciascuno  degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000
per  ciascun  anno  finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500
per   l'anno   finanziario  1993,  di  lire  500.000.000  per  l'anno
finanziario  1994  e  di  lire  250.000.000  per  ciascuno degli anni
finanziari 1995 e 1996.
 

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