Legge Ordinaria n. 1176 del 22/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1967 n. 313)
Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  numero  4)  del  primo  comma  dell'articolo  1  della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:
  "4)  coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a
favorire  o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la
corruzione  dei  minori,  ad  esercitare  il  contrabbando,  ovvero a
esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o
ad  agevolarne  dolosamente  l'uso,  o  a gestire abitualmente bische
clandestine,  o  infine  ad esercitare abitualmente scommesse abusive
nelle corse".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - TAVIANI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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