Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1225 del 22/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1967 n. 323)
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti: Art. 219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati". Art. 220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvedera' direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero". Art. 221. - "E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220". Art. 222. - "Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito con l'ammenda fino a lire 400.000. Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 novembre 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO - REALE - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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