Legge Ordinaria n. 1230 del 19/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1967 n. 323)
Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n.
1700, e' sostituito dal seguente:
  "Il  servizio  prestato nel ruolo speciale transitorio e' computato
per  intero  ai  fini  dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di
istituto e della relativa valutazione dei titoli".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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