Legge Ordinaria n. 1250 del 15/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1968 n. 1)
Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  limite massimo di eta' previsto dall'articolo 6 del regolamento
approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5
delle  norme  approvate  con  regio  decreto  31  marzo 1941, n. 687,
dall'articolo  unico  del  regio  decreto 10 febbraio 1940, n. 187, e
dall'articolo  2,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  18  novembre  1965,  n.  1483,  per  la partecipazione ai
concorsi  per la nomina a professore straordinario e ad assistente di
ruolo    dell'Accademia    navale,   dell'Accademia   aeronautica   e
dell'Istituto idrografico della Marina, e' abolito.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                        COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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