Legge Ordinaria n. 1253 del 20/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1968 n. 1)
Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375,
nel  testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, e' sostituito
dal seguente:
  "I   provvedimenti   di   assunzione   del   personale   presso  le
amministrazioni  e  gli  enti  indicati nel primo comma, non conformi
alle  disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per
l'annullamento   tanto   in   via   amministrativa   quanto   in  via
giurisdizionale,  su  istanza  sia dei singoli invalidi iscritti come
disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi,
che  dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi  di  guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di
guerra; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la
via  giurisdizionale  anche  in  caso  di diniego di assunzione degli
invalidi interessati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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