Legge Ordinaria n. 1264 del 20/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1968 n. 2)
Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  dell'articolo  45  della legge 18 ottobre 1961, n. 1168,
sullo  stato  giuridico  dei  vicebrigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma  dei  carabinieri,  dell'articolo  48  della legge 3 agosto
1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari
di  truppa  della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26
luglio  1961,  n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei
militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza,  e  degli  articoli  72 e 132 della legge 13
febbraio  1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei
militari  di  truppa  del  Corpo degli agenti di custodia, per quanto
concerne l'attribuzione dell'indennita' speciale al personale cessato
dal  servizio  per infermita' dipendente da causa di servizio, devono
intendersi   nel  senso  che  l'indennita'  speciale  stessa  compete
indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata.
 

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