Legge Ordinaria n. 1320 del 28/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1968 n. 15)
Norme integrative dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3,
comma  secondo,  della  legge 9 ottobre 1964, n. 986, e' equiparato a
tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data
di  inquadramento,  alla  qualifica iniziale della carriera esecutiva
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, di cui alla
tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.
  Al  predetto  personale si applicano le disposizioni degli articoli
2,  comma  secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n.
73.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge sara'
provveduto  a  carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello
stato  di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato per l'anno finanziario 1968.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO

                                               Visto,              il
Guardasigilli: REALE
 

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